Accordi di Programma
Art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), all’art. 34, definisce che gli Accordi di Programma sono Accordi tra Pubbliche Amministrazioni necessari “per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti".
L’art. 34 del TUEL prevede altresì la disciplina e la procedura relativa alla conclusione dell’Accordo di Programma. Specifica che il potere di iniziativa per la promozione della conclusione dell’accordo spetta al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia e al Sindaco che abbia competenza primaria o prevalente sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento e che l’organo che promuove la conclusione dell’Accordo di Programma assicura il coordinamento delle azioni, determina i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento connesso, oltre a convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte al fine di acquisire i diversi interessi e gli elementi necessari alla sua conclusione. L’Accordo si perfeziona con il consenso unanime dei Presidenti della Regione, della Provincia, del Sindaco e delle amministrazioni interessate, è approvato con un atto formale dell’autorità che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Regione Emilia Romagna, prima con l'art. 40 della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000, poi con l'art. 60 della Legge Regionale n. 24 del 21/12/2017, specifica ed integra le disposizioni dettate dal suddetto art. 34 del decreto legislativo n. 267 qualora l'Accordo di Programma comporti variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.