Strumenti urbanistici attuativi
Artt. 34 e 35 della L.R. n. 20 del 24/03/2000
La L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., all’art. 31, definisce i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) come “strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti”.
L’attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione previsti dal POC, pertanto, avviene attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) i quali possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, secondo i dettami dello stesso art. 31, il valore e gli effetti dei seguenti piani e programmi:
- piani particolareggiati e piani di lottizzazione di cui agli artt. 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- piani per l’edilizia economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- piani di recupero di cui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 475;
- programmi integrati di intervento di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
All'art. 35 la medesima L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii detta il procedimento di approvazione dei PUA, rimandando al Comune la definizione delle modalità di presentazione dei piani di iniziativa privata.
Il Comune stabilisce le modalità procedurali di presentazione nonché i contenuti dei progetti relativi alle aree di trasformazione contenute nel POC. Sono infatti le schede tecnico normative o le schede norma del POC che stabiliscono i contenuti progettuali che dovranno essere sviluppati in sede di PUA, mentre le NTA del POC specificano le modalità procedurali di attuazione delle aree di trasformazione attuate tramite PUA.